logo-praxis-consulting-wlogo-praxis-consulting-w-stickylogo-praxis-consulting-wlogo-praxis-consulting-w
  • Home
  • Chi siamo
    • Company profile
    • Team
    • Tessitoria
    • La sostenibilità in Praxis
    • SRG 88088 e bilancio di sostenibilità
  • Consulenza
    • Modelli Organizzativi (D.lgs 231/01) e Privacy
      • Adeguamento al GDPR
      • Assunzione del ruolo di responsabile
      • Il registro delle attività di trattamento
    • Sicurezza sul lavoro
      • Valutazione dei rischi
      • Prevenzione incendi
      • Medicina del lavoro
      • Procedure di lockout/tagout
      • Valutazione rischi per incidenti rilevanti
      • Verifica sorgenti laser
      • Verifiche periodiche
      • Safety Audit
      • CIVA – consulente attrezzature e impianti
    • Ambiente ed energia
      • Gestione ambientale
      • Gestione rifiuti
    • Sistemi di Gestione
      • UNI/PdR 125:2022 – Parità di genere
      • SRG 88088 – Sistemi di Gestione per la Sostenibilità
      • ISO 26000 – Responsabilità Sociale delle Organizzazioni 
      • ISO 31030 – Travel Risk Management
      • Uni 11871 – Norma per un’adeguata e moderna organizzazione degli studi professionali
      • Safety Audit
    • Sicurezza prodotto
      • MOCA – Materiali a Contatto con Alimenti
    • Ergonomia aziendale
  • Sostenibilità
    • Sostenibilità economica
    • Sostenibilità sociale
    • Sostenibilità ambientale
    • Bilancio di sostenibilità
  • Formazione
    • Formazione obbligatoria per lavoratori
    • Abilitazione attrezzature
    • Corsi mansioni specifiche
    • Formazione tecnica
  • News
  • Eventi
  • Contatti
Regolamento internazionale ADR sul trasporto delle merci pericolose e obbligo nomina consulente
7 Dicembre 2022
Esonero contributivo per le società che conseguono la certificazione di “Parità di genere”
7 Dicembre 2022

DM 2 Settembre 2021 e prevenzione incendi nelle aziende: cosa cambia?

7 Dicembre 2022
Persone spengono un incendio in accordo con il DM 2 settembre 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 4 ottobre 2022 il nuovo D.M 02/09/2021 ”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D.Lgs 81/08.
Il D.M. 2/9/21 va a sostituire il Decreto 10 Marzo 1998, norma di riferimento per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell’emergenza nelle aziende.

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO DM 02/09/2021 NELLA PREVENZIONE INCENDI NELLE AZIENDE E COSA CAMBIA?

Il nuovo D.M. 2/9/21 non abroga interamente il D.M. 10/3/98, ma solo alcuni articoli e allegati.
Dalla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21, ovvero da 4/10/22 saranno abrogati i seguenti articoli del D.M. 10/3/98:

  • l’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori
  • l’art. 5 che tratta la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”
  • l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”
  • l’art. 7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”

LE NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi come addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.

Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:

  1. l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio
  2. lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

Il nuovo D.M. 2/9/21 modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10 Marzo 1998:

  • Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
  • Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
  • Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 10/3/98 prevede:

  • Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
  • Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
  • Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore

Il suddetto decreto specifica che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD di tipo sincrono (videoconferenza), esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.

COSA SUCCEDE PER LA FORMAZIONE GIA’ SVOLTA AI SENSI DEL D.M. 10/3/98?

Il decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.
Pertanto, fino a tale data potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le vecchie regole previste dal D.M. 10/3/98.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:

  • entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione

oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 5/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 4/10/2023.

I REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO:

L’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo inoltre dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il docente / formatore che vorrà tenere i corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti antincendio dovrà possedere i seguenti requisiti:
Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola superiore ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti.
Per svolgere sia LA PARTE TEROICA che LA PARTE PRATICA dei corsi di formazione ed aggiornamento di livello 1, 2 e 3:

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docente formatore antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21
  • aver frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21;
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti e degli ispettori antincendio.

Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla PARTE TEORICA  per il livello 1, 2 e 3:

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21;
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio) per docenti teorici erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21;
  • iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti e degli ispettori antincendio.

Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla parte pratica per il livello 1, 2 e 3:

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio)
  •  rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

LA NOVITA’ DEI CORSI DI FORMAZIONE PER “DOCENTE ANTINCENDIO”

L’allegato V del D.M. 2/9/21 specifica le caratteristiche dei corsi di formazione dedicati ai docenti dei corsi antincendio, precisando che:

  1. i corsi sono tenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  2. i corsi si distinguono in 3 tipologie, denominate A, B e C
  3. I corsi si concludono con un esame finale, organizzato e svolto dai VVF, con prova scritta e prova orale

I corsi di formazione per docenti antincendio sono così suddivisi:

Corso di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti a seguito del quale sarà necessario svolgere l’esame finale, in cui superamento abilità allo svolgimento dei moduli teorico-pratici previsti per la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio di livello 1, 2 e 3.
Corsi di tipo B, della durata di 48 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte teorica dei corsi per addetti antincendio.
Corsi di tipo C, della durata di 28 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti antincendio.

L’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER IL FORMATORE ANTINCENDIO

Per il mantenimento della qualifica del formatore antincendio è necessario aggiornarsi ogni quinquennio frequentando:
Formatori parte Teorico-Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
Formatori solo parte Teorica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12 ore.
Formatori solo parte Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.

Condividi
Praxis Consulting
PRAXIS Consulting
Consulenza e formazione aziendale - Bologna
 
Contatti
Via Risorgimento, 282/A 40069 Zola Predosa (BO)
Tel: 051 - 61 67 303 info@praxisconsulting.it praxisconsulting@pec.it

Cerca nel sito

Iscrizione newsletter

© 2019-2022 Praxis Consulting S.r.l – PI 02145971202 - codice destinatario SDI: SUB M70N - Sede Legale: Via Risorgimento, 282/A - 40069 Zola Predosa (BO) - REA BO – 416467 Cap. Soc. 40.000,00 i.v.
Privacy policy - Cookie policy - Sitemap
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza preferenze
{title} {title} {title}