Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 4 ottobre 2022 il nuovo D.M 02/09/2021 ”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D.Lgs 81/08.
Il D.M. 2/9/21 va a sostituire il Decreto 10 Marzo 1998, norma di riferimento per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell’emergenza nelle aziende.COSA CAMBIA CON IL NUOVO D.M. 2/9/21 NELLA PREVENZIONE INCENDI NELLE AZIENDE?Il nuovo D.M. 2/9/21 non abroga interamente il D.M. 10/3/98, ma solo alcuni articoli e allegati.
Dalla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21, ovvero da 4/10/22 saranno abrogati i seguenti articoli del D.M. 10/3/98:
LE NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi come addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.
Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:
Il nuovo D.M. 2/9/21 modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10 Marzo 1998:
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 10/3/98 prevede:
Il suddetto decreto specifica che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD di tipo sincrono (videoconferenza), esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.
COSA SUCCEDE PER LA FORMAZIONE GIA’ SVOLTA AI SENSI DEL D.M. 10/3/98?
Il decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.
Pertanto, fino a tale data potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le vecchie regole previste dal D.M. 10/3/98.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:
oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 5/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 4/10/2023.
I REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO:
L’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo inoltre dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il docente / formatore che vorrà tenere i corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti antincendio dovrà possedere i seguenti requisiti:
Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola superiore ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti.
Per svolgere sia LA PARTE TEROICA che LA PARTE PRATICA dei corsi di formazione ed aggiornamento di livello 1, 2 e 3:
Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla PARTE TEORICA per il livello 1, 2 e 3:
LA NOVITA’ DEI CORSI DI FORMAZIONE PER “DOCENTE ANTINCENDIO”
L’allegato V del D.M. 2/9/21 specifica le caratteristiche dei corsi di formazione dedicati ai docenti dei corsi antincendio, precisando che:
I corsi di formazione per docenti antincendio sono così suddivisi:
Corso di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti a seguito del quale sarà necessario svolgere l’esame finale, in cui superamento abilità allo svolgimento dei moduli teorico-pratici previsti per la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio di livello 1, 2 e 3.
Corsi di tipo B, della durata di 48 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte teorica dei corsi per addetti antincendio.
Corsi di tipo C, della durata di 28 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti antincendio.
L’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER IL FORMATORE ANTINCENDIO
Per il mantenimento della qualifica del formatore antincendio è necessario aggiornarsi ogni quinquennio frequentando:
Formatori parte Teorico-Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
Formatori solo parte Teorica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12 ore.
Formatori solo parte Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.