La data del 1 gennaio 2023 ha scatenato curiosità e panico tra gli addetti ai lavori che hanno appreso che, a partire da quella data, è stato esteso l’obbligo di nomina di un consulente ADR per la sicurezza dei trasporti.
La figura del consulente ADR è sempre stata un po’ nell’ombra, essendo un argomento che ha interessato una piccola nicchia di aziende, ma dall’inizio del 2023 questo tema è diventato all’ordine del giorno.
Alla luce del nuovo decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, pubblicato il 20 settembre 2023, inerente la “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR”, si chiariscono anche alcuni aspetti del decreto entrato in vigore a gennaio 2023.
Il recente decreto stabilisce che possono beneficiare dall’esenzione i casi già previsti dall’ADR o che possiedono un regime di esenzione per il trasporto merci (ai sensi dell’art.3 del Decreto), secondo i capitoli:
3.3 “Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti”;
3.4 “Merci pericolose imballate in quantità limitate” (in esenzione totale);
3.5 “Merci pericolose imballate in quantità esenti”
L’esenzione sussiste (ai sensi dell’art. 4 del Decreto) per le attività che trasportano colli nel rispetto delle seguenti condizioni:
L’esenzione è applicabile (ai sensi dell’art.5 del Decreto) anche alle attività che hanno trasporti o spedizioni occasionali quali:
Per tuti i casi esentati, l’art.7 del Decreto prevede comunque prescrizioni di sicurezza per cui l’impresa:
Quindi, restano escluse dall’obbligo di nomina di un consulente ADR le imprese che:
Al contrario, sono obbligate alla nomina di un Consulente ADR tutte le spedizioni che non rientrano nelle casistiche descritte sopra