
Silice cristallina respirabile tra gli agenti cancerogeni
La silice cristallina respirabile entra nella lista degli agenti cancerogeni. Il problema dell’esposizione a Silice Libera Cristallina (SLC) nei luoghi di lavoro è particolarmente rilevante, essendo tale agente di rischio presente in numerose attività lavorative. La SLC è infatti estremamente comune in natura e utilizzata in una vasta gamma di prodotti di uso civile e industriale.
Decreto legislativo n. 44/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398
È stato pubblicato, sulla GU n.145 del 9 giugno 2020, il decreto legislativo n. 44/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. Questo modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”. Il documento modifica l’Elenco di sostanze miscele e processi e i Valori limite di esposizione professionale introducendo tra l’elenco delle sostanze, miscele e processi considerati cancerogeni anche i lavori comportanti esposizione a silice libera cristallina respirabile generata da un processo di lavorazione.
Cosa determina questo provvedimento
La principale conseguenza di questo provvedimento è che le aziende che hanno un’esposizione professionale a silice libera cristallina devono adeguare la loro valutazione dei rischi, elaborando il documento di valutazione del rischio cancerogeno.
Ai sensi dell’art. 237 comma 1, lettera d) il documento deve essere
corredato obbligatoriamente da misurazioni in campo al fine di verificare la conformità dell’esposizione al nuovo valore limite fissato per la silice libera cristallina in 0,1 mg/m3.
Le misurazioni devono essere effettuate in accordo alla norma UNI EN 689:2019 e
ripetute con cadenza periodica in funzione dei valori riscontrati o comunque almeno ogni 36 mesi.
Inoltre, il medico competente dovrà fornire l’informativa che occorre dare ai lavoratori sull’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa che li espone al rischio professionale.
Il provvedimento è entrato in vigore il 24 giugno 2020.
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