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Principali figure della sicurezza in azienda

1 Febbraio 2021
Praxis-consuting-Consulenza-e-Formazione-Aziendale-Bologna-Principali-figure-della-sicurezza-in-azienda
  Praxis-consuting-Consulenza-e-Formazione-Aziendale-Bologna-Principali-figure-della-sicurezza-in-azienda  

Quali sono le principali figure della sicurezza in azienda?

Le principali figure della sicurezza in azienda. Diverse sono le figure coinvolte nel processo di progettazione, attuazione, mantenimento e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza in azienda. Queste figure vengono identificate e definite dall’art. 2 del D. Lgs 81/08.
Ad ognuno di questi ruoli vengono attribuiti degli obblighi e, di conseguenza, previste delle sanzioni penali, le quali trovano applicazione attraverso l’arresto e l’ammenda.

Tra i ruoli più importanti troviamo:

1) In cima alla scala gerarchica troviamo sicuramente il Datore di Lavoro. Come citato nello scorso articolo, a questa figura viene attribuita la maggior parte delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, poiché egli è considerato “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore […], ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. In caso di infortunio o malattia professionale il Datore di Lavoro può quindi essere chiamato a rispondere dell’accaduto;

2) A fianco del Datore di Lavoro troviamo una figura molto importante ai fini della salute e sicurezza aziendale, che deve sempre e comunque essere individuata e nominata, vale a dire il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o RSPP). L’RSPP viene definito dall’art. 2 del T.U. come la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (di cui all’articolo 32 del D. Lgs 81/08) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione aziendale”. L’RSPP di fatto è un consulente tecnico del datore di lavoro su tutte le tematiche di salute e sicurezza, può essere interno o esterno all’azienda, coordina il servizio di prevenzione e protezione e sovrintende la redazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR);

3) Altra figura importantissima è il Medico Competente che non sempre risulta indispensabile, la discriminante è infatti l’esposizione o meno a rischi che impongono l’attivazione dei controlli di sorveglianza sanitaria. Il Medico Competente è appunto un medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o avente titoli equivalenti e collabora con il servizio di prevenzione e protezione aziendale. Nello specifico il Medico Competente partecipa alla stesura del DVR ed effettua le visite mediche come previsto dal protocollo sanitario che egli stesso stila sulla base dei risultati della valutazione dei rischi.

4) L’obiettivo finale delle complesse norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è senz’altro quello di tutelare l’integrità psico-fisica del Lavoratore. Nella definizione di lavoratore ricade qualsiasi “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”; di fatto il lavoratore è il principale destinatario delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

5) Nelle aziende più articolate e strutturate il Datore di Lavoro potrebbe avvalersi di figure che in ragione delle “competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico ad esse conferito, attuano le direttive impartitegli, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (testuale dall’art. 2, comma 1, lettera d) del D.lgs. 81/08). Queste figure coincidono con il ruolo del Dirigente per la sicurezza a cui vengono attribuiti gli stessi obblighi in capo al Datore di Lavoro in relazione agli aspetti che ricadono sotto la loro responsabilità gestionale ed organizzativa. Normalmente i dirigenti si caratterizzano anche per i poteri di spesa che possono esercitare nell’ambito dell’attività di impresa.

6) A questo punto potremmo chiederci: esiste una figura che lavora a stretto contatto con i lavoratori, che vigila su di essi e si accerta che le disposizioni di salute e sicurezza impartite dall’alto vengano davvero eseguite? La risposta è sì! Si tratta del Preposto. Il Preposto è colui che “sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (dall’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto citato). I loro obblighi principali, quindi, sono quelli di sorveglianza sui lavoratori affinché adempiano ai loro obblighi in materia di salute e sicurezza.

7) Il D. Lgs 626/94 portava importanti innovazioni nella concezione della salute e sicurezza in azienda, tra cui la considerazione del lavoratore come parte attiva del processo. Una delle manifestazioni più evidenti di questo cambiamento è stata l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, figura certamente confermata con il decreto “81”. Viene definito come la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”, in pratica è colui che riporta le istanze, le richieste e i suggerimenti che i lavoratori vogliono avanzare all’impresa. Allo stesso tempo aggiorna i lavoratori sull’andamento degli indici infortunistici e sulle nuove decisioni che vengono prese in materia di salute e sicurezza. Partecipa alla Riunione Periodica e prende visione dei documenti di valutazione del rischio.

È interessante sapere che la legge attribuisce gli obblighi in capo al datore d lavoro, ai dirigenti e ai preposti a chiunque volga “di fatto” tali attività indipendentemente dalla presenza o meno di una nomina formale,  (art. 299 D.Lgs 81/08).
__________________________________________________________________
1. Il ruolo del RSPP può essere ricoperto dal Datore di Lavoro, salvo il possesso
dei requisiti previsti dall’Art. 34 ed esclusi i casi riportati nell’Art. 31, comma 6 del D. Lgs 81/08
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