Regolamento internazionale ADR sul trasporto delle merci pericolose

Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il consueto aggiornamento biennale del Regolamento internazionale ADR sul trasporto delle merci pericolose. In generale, la nuova versione non ha apportato significativi stravolgimenti ma si è limitata ad alcune precisazioni riferite ad aspetti tecnici o casistiche molto puntuali. Di seguito riassumiamo le più rilevanti:

Obbligo nomina consulente ADR: le imprese che trasportano merci pericolose, anche solo come speditori, d’ora in poi dovranno designare un consulente in materia di sicurezza. L’obbligo è esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto.

Estintori automatici e protezione termica: viene esteso l’obbligo degli estintori automatici nel vano motore e della protezione termica anche sui veicoli industriali che trasportano alcuni liquidi e gas infiammabili, in particolare sulla categoria di veicoli FL per il trasporto sfuso (in passato la dotazione era obbligatoria solo sui veicoli della categoria EX/III).

Valvole di sicurezza: le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili dovranno essere munite di valvole di sicurezza e dovranno avere una marcatura per le valvole di sicurezza.

Materie corrosive: per la classe 8, relativa al trasporto di materiale corrosivo, viene specificato di «attribuire il gruppo di imballaggio I per quelle materie corrosive alle quali non è possibile definire il gruppo di imballaggio in base ai test».

Stima del peso del trasporto rifiuti ADR: spesso nelle spedizioni di rifiuti l’informazione sulla quantità dei rifiuti ADR trasportati viene stimata e indicata come valore presunto, rimandando «a destino» la verifica del quantitativo esatto. L’ADR 2023 precisa che la stima della quantità potrà essere effettuata alle seguenti condizioni: per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale; per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e su altre informazioni disponibili; per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio, mediante una stima fornita dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo.

OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE (DGSA) ADR ANCHE PER GLI “SPEDITORI”

La normativa ADR regolamenta il trasporto di merci pericolose su strada, prevede diversi obblighi, tra i quali quello di nomina di un “Consulente per la sicurezza” (cosiddetto “Consulente ADR” o DGSA) per tutti gli operatori che prendono parte alla catena di organizzazione e trasferimento su strada di tali merci

La figura del consulente per la sicurezza del trasporto merci pericolose deriva dall’applicazione della Direttiva CE 96/35 recepita in Italia con il D. Lgs. 40/2000, in seguito abrogato e aggiornato dal D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010 obbligatoria per tutte le aziende che effettuano operazioni di carico, scarico e/o trasporto di merci pericolose.

Nell’anno 2000, la normativa ADR non contemplava l’obbligo di nomina del Consulente per lo Speditore, per tal motivo non esistono per quest’ultimo deroghe nazionali.

La nomina del Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose tal quali o come rifiuto su strada (comunemente conosciuto come “consulente ADR”), con l’ADR 2019, diventa obbligatoria altresì per coloro che si occupano anche solo di spedizioni, seppure abbiano potuto godere di deroghe. In particolare, come riportato nel punto 1.6.1.44 dell’Accordo ADR “…le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.

L’obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose risulterà esteso anche ai produttori e agli intermediari di rifiuti pericolosi in ADR. indipendente dalla tipologia dal grado di pericolosità, dai quantitativi o dal numero di spedizioni effettuate, anche se in modo occasionale, in quanto il produttore di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR si qualifica come speditore di merci pericolose nel momento in cui affida gli stessi ad un trasportatore per la loro corretta gestione, ed ha quindi l’obbligo di nominare un consulente ADR per la propria attività.

Ad oggi, non essendo intervenute modifiche da parte del legislatore per introdurre delle deroghe, la scadenza del 31/12/2022 viene confermata per tutte le imprese coinvolte, lo “Speditore”, non rientrando fra i soggetti indicati dalla normativa nazionale, non beneficia di alcuna deroga e ha pertanto l’obbligo di nominare un Consulente ADR, senza possibilità di ricorso ad eventuali esenzioni

Per l’ADR si definisce “Speditore”, l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore

Applicando questa definizione nel campo dei rifiuti, risulta soggetto all’obbligo di nomina del Consulente ADR:

  • il produttore di rifiuti (nei termini dell’art. 183, comma 1, lett. f) – Dlgs. 152/06) nel momento in cui li avvia a smaltimento, e che provveda direttamente all’individuazione del trasportatore (Speditore ADR per conto proprio)
  • l’intermediario di rifiuti (nei termini dell’art. 183, comma 1, lett. l) – Dlgs. 152/06) che provveda all’individuazione del trasportatore per conto del produttore (Speditore ADR per conto terzi)

L’obbligo è esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi, ai fini del trasporto

Sanzioni a carico del “capo d’impresa”:

  • Il legale rappresentante dell'impresa (capo di impresa come indicato nell’ADR) che non nomina il consulente violando le disposizioni dell'articolo 11, comma 2 del D. Lgs. n. 35/2010, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
  • Il legale rappresentante dell'impresa che non comunica la nomina all’autorità competente (viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, del D. Lgs. n. 35/2010), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

Per le imprese certificate ISO 14001 o EMAS, l’inadempimento si configura inoltre come una “non-conformità” del Sistema di Gestione Ambientale.

Il ruolo di consulente ADR può essere ricoperto da legale rappresentante, personale interno o esterno all’azienda; requisito necessario è il possesso dell’apposito “Certificato di formazione professionale”, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito del superamento di un esame. Questo certificato è valido in ogni Paese dell’UE e va rinnovato ogni 5 anni previo superamento dell’esame di rinnovo.

La designazione dell’organismo avviene in forma scritta con comunicazione all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di ciascuna sede operativa aziendale, per ciascuna sede operativa

1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

Nel termine “merci pericolose”, sono comprese “materie, sostanze, soluzioni, miscele o oggetti, allo stato solido, liquido o gassoso, la normativa ADR ricomprende anche i rifiuti che per le loro caratteristiche di pericolosità devono essere assoggettati al regime cautelativo del trasporto su strada e che sono trasportati per essere ritrattati, smaltiti in una discarica o eliminati per incenerimento o con altro metodo.

Quindi ricapitolando la nomina del Consulente ADR è pertanto obbligatoria per le imprese che operano in veste di Speditore, Trasportatore, Imballatore, Caricatore, Riempitore e Scaricatore, di merce pericolosa rientrante nell’Accordo ADR e non è invocabile alcuna deroga.

A prescindere dall’obbligo della nomina del Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose su strada, si ricorda che vi è l’obbligo di formazione sull’Accordo ADR per le imprese che operano in veste di Speditore, Trasportatore, Imballatore, Caricatore, Riempitore e Scaricatore, in poche parole convolte nel “trasporto delle merci pericolose su strada. Quindi l’obbligo è esteso a tutti gli addetti coinvolti nelle operazioni di preparazione della spedizione, acquisto imballaggi, contatto con i trasportatori, compilazione della documentazione, di carico e scarico, di imballaggio/etichettatura e/o trasporto delle merci pericolose.

L’obbligo di formazione/aggiornamento degli addetti coinvolti è ogni qualvolta:

  • vi siano sostanziali modifiche delle normative vigenti, ma comunque almeno ogni 2 anni (la normativa cambia ogni 2 anni – negli anni dispari)
  • vi sia l’assunzione dell’incarico dell’addetto oppure cambio di mansione,
  • vi sia l’introduzione di nuove merci pericolose tal quali o come rifiuto (nuovi numeri ONU),

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