Corso di formazione per addetto all’utilizzo di apparecchi di sollevamento materiali, paranchi e carriponte
La formazione per uso carroponte non è una formazione definita dalla legislazione, cosa tutto sommato paradossale se si pensa a quanto pericoloso possa essere movimentare e portare ad altezze, non certo insignificanti, carichi che possono pesare tonnellate, oltre ai rischi derivanti dalla tipologia di ambiente in cui si opera.
In particolare, l’art. 71 comma 7 del D.Lgs 81/08 recita:
“Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro specifici rischi, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- L’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai soli lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.”
Il D.Lgs 81/08 classifica il carroponte come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari. Di conseguenza gli addetti che manovrano queste attrezzature hanno l’obbligo di conseguire una specifica formazione in merito all’utilizzo in sicurezza del mezzo.
Siamo di fronte ad un corso abilitativo a tutti gli effetti, a fianco degli aspetti teorici relativi ai concetti di rischio piuttosto che all’equilibrio del peso trasportato, troviamo infatti le prove pratiche di uso del carroponte e di movimentazione dei relativi carichi.
Tra le domande più ricorrenti nei corsi carroponte ci sono quelle relative alle responsabilità in capo ai conducenti di tali mezzi. La risposta è che Il “conduttore” del carroponte è l’unico in grado di decidere di aumentare o diminuire la velocità del mezzo, di operare più o meno in sicurezza in qualsiasi contesto assumendosi di conseguenza tutte le responsabilità.
Negli anni abbiamo formato circa 150 lavoratori di quasi una sessantina di differenti aziende.