La scadenza del rinnovo della patente si sposta in avanti
Il
nuovo Regolamento UE 2021/267 dello scorso 16 febbraio, sull’intero territorio UE/SEE ha esteso di
10 mesi la validità delle patenti in scadenza o scadute dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 e di
ulteriori 6 mesi, e comunque non oltre il 1° luglio 2021, la validità delle patenti.
Per la sola circolazione in Italia, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida:
– scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 settembre 2020:
proroga al 29 luglio 2021;
– scadenza originaria dal 30 settembre 2020 al 30 giugno 2021:
proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.
Esempio: con una patente rilasciata in Italia e scaduta il 30 giugno 2020, si può circolare nel nostro Paese fino al 29 luglio 2021, ma negli altri Paesi UE solo fino al 1° luglio 2021.
Per la validità come documento di riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in Italia:
– scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021:
proroga solo fino al 30 aprile 2021. Mentre la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Per
l’esame di teoria della patente, decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente stessa:
– il termine
è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Le autorizzazioni a esercitarsi alla guida
(foglio rosa):
– scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021:
proroga fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza per il Coronavirus, che al momento è fissata al 30 aprile 2021. Di conseguenza la validità dei fogli rosa è per adesso
estesa al 29 luglio 2021, al netto di una possibile ulteriore estensione dello stato di emergenza oltre la data del 30 aprile 2021.
Per le scadenze delle carte di qualificazione del conducente
(CQC) e dei certificati di abilitazione professionale
(CAP), per la sola circolazione sul suolo italiano:
Validità dei documenti CQC rilasciati in Italia:
– scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 settembre 2020:
proroga al 29 luglio 2021;
– scadenza originaria dal 30 settembre 2020 al 30 giugno 2021:
proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.
Validità dei documenti CAP:
– scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi attualmente fino al 29 luglio 2021.
Per tutte le altre proroghe Covid che riguardano CQC, CAP e i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) vedi la circolare del MIT n. 7203 del 1° marzo 2021.
Per quanto riguarda i
certificati medici:
– allegati ad una
domanda di conseguimento della patente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al
90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi al momento fino al 29 luglio 2021;
– i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad
accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al
90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi al momento fino al 29 luglio 2021.
Il capitolo sulle attestazioni sanitarie della circolare n. 2143/2021 del MIT contiene anche informazioni:
– su attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni,
– per guidare autotreni, e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t,
– sui conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Scarica la Circolare protocollo 7203 del 01-03-2021