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relazione-tecnica-cancerogeni-in-emissioni-Relazione-tecnica-da-inviare-entro-il-28-agosto
relazione-tecnica-cancerogeni-in-emissioni-Relazione-tecnica-da-inviare-entro-il-28-agosto.

Entro il 28 agosto 2021 bisogna inviare una relazione tecnica cancerogeni in emissioni

 

Entro il 28 Agosto 2021 va redatta una relazione tecnica alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale ARPA, a firma del Legale Rappresentante dell’Azienda tramite PEC, che ha come obiettivo la riduzione, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnologico o dell’esercizio, delle emissioni in atmosfera delle sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene (H340, H350 e H360), nonché delle sostanze classificate come estremamente preoccupanti, in sigla SVHC, dal regolamento (CE) n.1907/2006 del parlamento europeo. Con il D.Lgs. 102/2020 si va a modificare l’art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006 in cui viene stabilito che : “ il gestore di uno stabilimento o di una installazione che utilizza le sostanze in oggetto nei cicli produttivi che danno origine ad emissioni in atmosfera, debba valutare in via prioritaria la sostituzione di tali sostanze con altre non classificate oppure di ridurne o limitarne l’utilizzo”.

 

Tali gestori, pertanto, analizzano la disponibilità di alternative, considerano i rischi e valutano la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze, inviando una relazione all’autorità competente.

Periodicamente (ogni 5 anni), tali soggetti riconsiderano la disponibilità di alternative alle predette sostanze in ragione dell’evoluzione tecnologica. In questa relazione sono valutati solo i cicli produttivi in cui vengono impiegati preparati che contengono le seguenti sostanze:

Le sostanze interessate sono quelle classificate come:

  • cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (indicazioni di pericolo: H340, H350, H360, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df);
  • di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT/vPvB, tabella A2, parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e Allegato XIII Reg. REACH);
  • estremamente preoccupanti ai sensi dal regolamento (CE) REACH n. 1907/2006 (SVHC).

Per individuare se i preparati utilizzati rientrano nel presente obbligo normativo, bisogna fare riferimento pertanto alla composizione così come riportata nelle Schede di Sicurezza fornite dal produttore del preparato verificando se tali sostanze corrispondono ai criteri di classificazione sopracitati.

   

È inoltre specificato che, in caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 279 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (dai 500 ai 2500 €).

 

Non sono tenuti alla trasmissione della relazione i gestori degli impianti in cui non si utilizzano le sostanze/miscele preoccupanti all’interno del ciclo produttivo che genera emissioni autorizzate e coloro che gestiscono impianti con emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell’art.272 co.1 del D.Lgs. 152/06, in quanto non soggette ad autorizzazione (anche se da attività svolte all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione).

 
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