Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il consueto aggiornamento biennale del Regolamento internazionale ADR sul trasporto delle merci pericolose. In generale, la nuova versione non ha apportato significativi stravolgimenti ma si è limitata ad alcune precisazioni riferite ad aspetti tecnici o casistiche molto puntuali. Di seguito riassumiamo le più rilevanti:
In particolare, con riferimento al tema dell’obbligo della nomina del consulente ADR, è necessario specificare la necessità di essere seguiti da un consulente anche per chi si occupa solamente di spedizioni.
La figura del consulente per la sicurezza del trasporto merci pericolose deriva dall’applicazione della Direttiva CE 96/35 recepita in Italia con il D. Lgs. 40/2000, in seguito abrogato e aggiornato dal D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010 obbligatoria per tutte le aziende che effettuano operazioni di carico, scarico e/o trasporto di merci pericolose.
La nomina del Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose tal quali o come rifiuto su strada (comunemente conosciuto come “consulente ADR”), con l’ADR 2019, diventa obbligatoria altresì per coloro che si occupano anche solo di spedizioni, seppure hanno potuto godere di deroghe. In particolare come riportato nel punto 1.6.1.44 dell’Accordo ADR “…le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.
L’obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose risulterà esteso anche ai produttori e agli intermediari di rifiuti pericolosi in ADR. indipendente dalla tipologia dal grado di pericolosità, dai quantitativi o dal numero di spedizioni effettuate, anche se in modo occasionale, in quanto il produttore di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR si qualifica come speditore di merci pericolose nel momento in cui affida gli stessi ad un trasportatore per la loro corretta gestione, ed ha quindi l’obbligo di nominare un consulente ADR per la propria attività.
Ad oggi, non essendo intervenute modifiche da parte del legislatore per introdurre delle deroghe, la scadenza del 31/12/2022 viene confermata per tutte le imprese coinvolte, lo “Speditore”, non rientrando fra i soggetti indicati dalla normativa nazionale, non beneficia di alcuna deroga e ha pertanto l’obbligo di nominare un Consulente ADR, senza possibilità di ricorso ad eventuali esenzioni
Per l’ADR si definisce “Speditore”, l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore
Applicando questa definizione nel campo dei rifiuti, risulta soggetto all’obbligo di nomina del Consulente ADR:
il produttore di rifiuti (nei termini dell’art. 183, comma 1, lett. f) – Dlgs. 152/06) nel momento in cui li avvia a smaltimento, e che provveda direttamente all’individuazione del trasportatore (Speditore ADR per conto proprio)
l’intermediario di rifiuti (nei termini dell’art. 183, comma 1, lett. l) – Dlgs. 152/06) che provveda all’individuazione del trasportatore per conto del produttore (Speditore ADR per conto terzi)
L’obbligo è esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi, ai fini del trasporto.