Protocollo contrasto e contenimento Covid-19, cosa cambia
Le novità del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid 19 negli ambienti di lavoro del 06/04/2021
Rientro in azienda dopo l’infezione da virus sars-cov-2/covid-19
Allineandosi con i recenti provvedimenti, il nuovo protocollo prevede che:
- la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19
avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive).
- i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Dispositivi di protezione individuale
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- I dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie da utilizzare nei luoghi di lavoro sono unicamente le mascherine chirurgiche o i dispositivi a protezione superiore (FFP2 o FFP3) e devono essere utilizzate e correttamente indossate in tutti i casi di condivisione dei luoghi di lavoro.
Non è ammesso, pertanto, non indossare la mascherina in tutti i casi di condivisione dei luoghi di lavoro, anche con distanza superiore ad 1 metro.
- Si sottolinea anche che, nei luoghi di lavoro, non è consentito indossare le cosiddette “mascherine di comunità” realizzate senza nessun tipo di certificazione o autorizzazione da parte degli enti preposti.
Riunioni e formazione
- Le riunioni in presenza non sono consentite salvo i casi di necessità o urgenza. Laddove possibile preferire le riunioni in modalità remota.
- I corsi di formazione sulla sicurezza, compresi gli aggiornamenti, sono consentiti, naturalmente secondo i protocolli specifici previsti.
- È stata eliminata la deroga che prevedeva che: “Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore,
non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”.
- I lavoratori pertanto devono ricevere la formazione in materia di salute e sicurezza come previsto dalla legislazione vigente, sia per quanto riguarda la formazione base che di aggiornamento.
Trasferte di lavoro nazionali e internazionali
Le trasferte sono consentite ma il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà tener conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
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Scarica il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars Cov-2 negli ambienti di lavoro del 06/04/2021
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