L’etichettatura si è da tempo diffusa come strumento di “trasparenza” tra l’azienda e il consumatore relativamente alle informazioni di prodotto. Ed è all’interno di questa trasparenza che si inserisce l’etichettatura ambientale degli imballaggi, che prevede l’identificazione, in apposita etichetta, dei materiali di cui è fatto l’imballaggio e le indicazioni per una corretta gestione a fine vita degli stessi destinati al consumatore finale.
Dal 1° gennaio 2023 entra in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. In particolare, l’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”, che recepisce e ora rafforza quanto previsto dall’art. 8 comma 2 della Direttiva 94/62/CE. Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.” Oggetto dell’articolo 219 comma 5 è l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.
È consentito l’utilizzo degli imballaggi (e quindi il consumo delle scorte di magazzino) acquistati prima del 31.12.2022.
Sostanzialmente bisogna indicare:
Queste indicazioni sono previste sia per il mercato B2B che B2C. L’informazione può essere applicata direttamente sull’imballaggio oppure digitalizzata tramite, App, QrCode, Codice EAN, sito web, purché sia accessibile e di immediata lettura.
Ai trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 e 40.000 euro.