Lavori usuranti
Le aziende che presentano le fattispecie del “lavoro usurante” sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al Ministero del Lavoro entro il 31 marzo 2021 (monitoraggio anno 2020) per mezzo del portale Cliclavoro (modello Lav-Us).
Il mancato invio della comunicazione è sanzionato con un importo che va da 500,00 a 1.500,00 euro.
L'elenco delle attività interessate alla comunicazione annuale in esame non ha subito modifiche rispetto al passato, mentre l'elenco dei lavori ritenuti usuranti e gravosi, esclusi dall'applicazione dell'età pensionabile dovuto all'adeguamento della speranza di vita, è stato aggiornato con il decreto ministeriale 5 febbraio 2018, pubblicato su G.U. in data 26 febbraio 2018.
La comunicazione telematica deve essere inviata attraverso il sito
Cliclavoro compilando il modello “LAV_US”.
All’interno del modello le aziende dovranno selezionare la voce “
Monitoraggio” dal menu a tendina Modelli.
I modelli relativi ai lavori usuranti sono:
• inizio lavoro a catena;
• lavoro usurante D.M. 1999;
• lavoro usurante notturno;
• lavoro usurante a catena;
• lavoro usurante autisti.
Aiuto alla compilazione
Per mezzo della Guida alla compilazione LAV_US di monitoraggio, della Guida alla compilazione LAV_US di inizio lavoro a catena, consultabili sul sito Cliclavoro nell’area download, e per mezzo delle risposte più frequenti – FAQ – alle domande riguardanti i lavori usuranti e la compilazione del modello, sarà possibile inviare tutti i dati richiesti dal Ministero del lavoro.
Il termine del 31 marzo, entro cui effettuare la comunicazione annuale, è riferito in particolare agli adempimenti previsti per il “lavoro notturno usurante”.
Può, invece, essere effettuato, anche oltre tale termine, senza incorrere in sanzioni, l’invio “con periodicità almeno annuale” della comunicazione obbligatoria delle altre attività definite usuranti.
Secondo il D.Lgs. n. 67/2011 i lavori notturni usuranti sono così definiti:
1. lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero non inferiore a 64 giorni lavorativi annui.
2. lavoratori, diversi da quelli di cui al numero 1, che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno specificare al riguardo, con nota prot. n. 9630 del
23 maggio 2012 [LINK], quanto segue:
•
il lavoro notturno è a turni (al precedente punto 1) se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l'intero anno e in via esclusiva. In questi casi la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;
•
lavoro notturno (al precedente punto 2) è solo quello svolto effettivamente in orario notturno per almeno 3 ore giornaliere, con esclusione del lavoro svolto per periodi inferiori.
In entrambe i casi, qualora
il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno, per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro part-time verticale,
devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte.
Per ulteriori informazioni sui lavori usuranti o per ottenere supporti operativi, contattaci subito!
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