
La marcatura CE non è garanzia assoluta di sua sicurezza
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati. Risponde, pertanto, dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti,
senza che la presenza sul macchinario della marcatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalle sue responsabilità.
La suprema Corte ha ribadito in merito quanto già sostenuto in altre precedenti espressioni e ciò, che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e nella fabbricazione della macchina,
non esclude la responsabilità del datore di lavoro sul quale grava comunque l'obbligo di eliminare ogni fonte di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzarla e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. Si può fare un’eccezione al rispetto di detta regola, ha aggiunto la Cassazione, solo nel caso in cui, ricorrendo all’ordinaria diligenza, non sia possibile accertare un elemento di pericolo nella macchina stessa o di un vizio nella sua progettazione o costruzione per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio stesso.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o supporto nell'individuazione e attuazione delle eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione necessarie, quali l’effettuazione della Valutazione dei Rischi legati all'uso di una macchina necessaria al Datore di lavoro per individuare i rischi e le misure di adeguamento secondo quanto prescritto nell'Allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ulteriori contributi specifici verranno forniti direttamente dai nostri RSPP o ancora dai nostri consulenti già attivi a supporto di tali figure, i quali sono da considerarsi come i corretti interlocutori per gli ulteriori approfondimenti sul tema.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2020, n. 6567