DPCM del 2 marzo 2021 ecco cosa cambia
Le disposizioni del decreto si
applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione delle aree in zona bianca nelle quali si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 02-03-2021.
Per quanto riguarda i temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro:
• Nel DPCM 2 marzo 2021 è confermata, come nei precedenti DPCM, la
validità dei protocolli condivisi anticontagio:
- Per le attività private “è fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto” (i protocolli condivisi).
- Non ci sono cambiamenti poi anche in materia di formazione alla sicurezza:
Si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza: sono - cita infatti il decreto - “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.
La prima vera novità contenuta del DPCM del 2 marzo 2021 è la cosiddetta “
zona bianca” con la quale “sono individuate le regioni che si collocano in uno
scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali
cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III” (Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla) “relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate”.
Tuttavia a tali attività:
1. si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allostesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi”, come ad esempio uso di mascherine chirurgiche, distanziamento interpersonale, ecc. ed i vari protocolli di settore.
2. "
restano" sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli
eventi e alle competizioni sportive”.
Per quanto riguarda le
limitazioni alle attività lavorative, in relazione alle altre zone individuate dal DPM, vediamo le indicazioni per ciascuna zona.
Zona rossa
• Sospese le attività commerciali al dettaglio, “fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi”.
• Sono chiusi “i mercati, salvo la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”.
• Permesso per tutta Italia “l’asporto fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande”, ma rimane vietato il consumo sul posto.
• Le attività di “bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle 5 alle 18” con diverse indicazioni specifiche.
Zona arancione
• Le attività commerciali al dettaglio si possono svolgere “a condizione che:
1. sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro,
2. gli ingressi avvengano in modo dilazionato,
3. venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni”.
• Nelle giornate festive e prefestive:
1. “sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”.
• Le attività di “bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle 5 alle 18” con diverse indicazioni specifiche.
• Tutte le attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”.
• Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, (ad esempio parrucchieri, barbieri e centri estetici) con l’eccezione di quelle individuate nell'allegato 24 (lavanderie, pompe funebri, …).
Zona gialla
• Le attività commerciali al dettaglio si possono svolgere “a condizione che:
1. sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro,
2. gli ingressi avvengano in modo dilazionato,
3. venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni”.
• Nelle
giornate festive e prefestive:
1“sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”.
Le attività di “bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle 5 alle 18” con diverse indicazioni specifiche (ad esempio sulla ristorazione con asporto)
Per quanto riguarda le attività culturali è confermata la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato,
• Dal 27 marzo è prevista:
1. l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Si ricorda che sono necessarie “modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”;
2. la possibilità di riaprire anche teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza consentita “non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.
• Restano chiuse palestre, piscine e impianti sciistici.
• L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento”.
Scarica la normativa di riferimento
DPCM 21 marzo 2021
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