Sandro Birello, Amministratore unico di Praxis Consulting Srl
Il decreto 81/2008 per la prima volta nella storia della normativa italiana ha introdotto un intero articolo (art. 16) dedicato all’istituto della delega raccogliendo di fatto quasi tutte le indicazioni che la Cassazione aveva dato nei decenni precedenti.
L'articolo 16 precisa che è possibile delegare la gestione per la sicurezza ad un soggetto in possesso di adeguate competenze, che eserciti in concreto tutti i poteri direttivi necessari, che disponga di un budget di spesa sufficiente in funzione della complessità dell'azienda, che l'atto di delega risulti da un atto scritto controfirmato dal delegato e che alla stessa delega venga fornita adeguata e tempestiva pubblicità.
Spesso la figura della delega viene derubricata ad un mero scarico di responsabilità da parte del datore di lavoro ad un soggetto terzo, una sorta di parafulmine che avrebbe la funzione di eliminare le responsabilità del datore di lavoro e del consiglio di amministrazione. In realtà una delega correttamente congegnata ha l'importantissima funzione di garantire, proprio grazie ai poteri di direzione e di spesa di cui sopra, che all'interno dell'azienda vengano portate avanti con sistematicità tutte le attività necessarie per una corretta gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Considerando l'ingente carico di responsabilità che viene posto in capo al delegato, succede spesso che all'interno dell'azienda nessuno sia disposto ad assumere tale ruolo, anche a fronte di una congrua integrazione reddituale; è opportuno considerare peraltro che un dirigente aziendale che assuma questo ruolo, ragionevolmente si troverà a vivere una sorta di conflitto di interesse tra le sue funzioni precipue e quelle connesse alla delega, con il rischio che questo dirigente non possa svolgere al meglio delle sue potenzialità le sue funzioni nell'uno e nell'altro ambito.
Per tutte queste ragioni sempre più spesso molte aziende valutano la possibilità di affidare tale ruolo ad un soggetto esterno all'azienda stessa e la domanda che ci viene posta in queste occasioni è se sia possibile o meno ricorrere ad un professionista esterno.
La risposta è assolutamente affermativa, nella misura in cui sia possibile dimostrare che il delegato disponga concretamente ed effettivamente di tutti i poteri direttivi e di spesa richiamati poc'anzi. Ecco quindi che il delegato, a maggior ragione quando si tratti di una figura esterna all'azienda, dovrà interagire in maniera fattiva con tutte le funzioni cruciali dell'azienda, ad esempio le direzioni operative, risorse umane, manutenzione, logistica, eccetera, garantendo ovviamente una adeguata continuità nella sua operatività all'interno dell'azienda.
Risulta inoltre della massima importanza una corretta calibrazione dei poteri di spesa, il consiglio in questo caso è quello di evitare indicazioni fumose, frequentemente presenti negli atti di delega, quali ad esempio un valore limite annuale (100.000 euro piuttosto che 500.000) scollegato dalla realtà aziendale o addirittura l'assurda indicazione, fin troppo spesso incontrata, che attribuisce al delegato “poteri di spesa illimitati”: la cosa migliore è senz'altro quella di richiedere al delegato di predisporre tutti gli anni una richiesta di budget per l'anno seguente in tempo utile per essere approvata dal CdA, di modo che una volta convenuto l'importo annuale il delegato possa usufruirne in completa autonomia.