
Decreto-Legge Green pass Lavoro / Sett. 2021
Decreto-Legge Green pass Lavoro / Sett. 2021
Alla luce del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 36 del 16 Settembre 2021, riguardante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, si forniscono alcune delle novità emergenti in ordine all’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 negli ambienti di lavoro a partire dal 15 Ottobre 2021 fino al 31 Dicembre 2021.
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato.
L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche stesse.
I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
I datori di lavoro dovranno inoltre individuare formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Il decreto prevede che nel caso in cui il personale con obbligo di Green Pass comunichi di non averlo, o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso.
La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza ingiustificata.
Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per coloro che risultassero privi della Certificazione sul luogo di lavoro, è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Ecco, in sintesi, gli aspetti salienti che dovranno essere considerati:
- I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
- I datori di lavoro devono individuare formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
- il personale dipendente ha l’obbligo di Green Pass e se comunica di non averlo, o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è sospeso. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
- I lavoratori che accedono agli ambienti di lavoro violando l’obbligo di Green Pass, rischiano una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro
- I datori di lavoro che non verificano il rispetto delle regole e che non predispongono le modalità di verifica rischiano una sanzione variabile da 400 a 1.000 euro.
- Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass il datore di lavoro può sospendere il lavoratore “per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni” così come indicato letteralmente dal decreto in questione.
Certificazione verde COVID-19 (Green pass)
La Certificazione verde COVID-19 (Green pass) nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni (DL n. 52/2021):
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (rilasciata dopo la prima dose di vaccino)
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (rilasciata dopo avvenuta guarigione e con validità di sei mesi dall'avvenuta guarigione)
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (rilasciata dopo la prima dose di vaccino)
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (rilasciata dopo avvenuta guarigione e con validità di sei mesi dall'avvenuta guarigione) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. (Validità 72 ore dal test)
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