E’ stato pubblicato il Decreto-Legge n. 24 che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid19, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza prevista al 31 marzo 2022.
Viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche).E’ stato pubblicato il Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (in allegato), che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid19, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza prevista al 31 marzo 2022.
Anche nel nuovo impianto, i protocolli di sicurezza anti-contagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive, sebbene non sia ancora stato chiarito in modo inequivoco se la loro applicazione resterà prescritta dalla legge come condizione per lo svolgimento dell’attività di impresa oppure no.
Le indicazioni di Confindustria, considerato anche che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio da Covid-19 non è ancora venuto meno, sono di continuare ad applicare i protocolli, quali strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori come previsto dall’art 29-Bis del D.L. 23/2020 convertito in Legge dalla L. 5/6/2020 n. 40.
Si sottolinea che fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della Salute può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali e introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
Il provvedimento proroga fino al 30 giugno le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali.
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50 per cui però permane l’obbligo vaccinale, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base. L’obbligo di green pass base nei luoghi di lavoro è stato prorogato, quindi, fino al 30 aprile per tutti i lavoratori over e under 50. Sempre fino al 30 aprile, permane l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale.
Fino al 31 dicembre resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
Il decreto, inoltre, stabilisce:
Segnaliamo inoltre che, dal 1° aprile 2022, verranno ridefinite le modalità di gestione dei casi di riscontrata positività al Covid e di contatto stretto con caso confermato.
Persona positiva al Covid: previsto isolamento con divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.
Persona che ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi: prevista autosorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Confindustria ha predisposto, in data 18 marzo, un documento (in allegato) contenente le prime indicazioni sul nuovo Decreto-Legge.
Clicca qui per la nota di aggiornamento di Confindustria