Coronavirus – Nuove attività consentite – Proroga lockdown al 3 maggio 2020 – DPCM 10 aprile 2020
Coronavirus - Nuove attività consentite - Proroga lockdown al 3 maggio 2020 - DPCM 10 aprile 2020
Con il DPCM 10 aprile 2020 in corso di pubblicazione sono state prorogate sino al 3 maggio le misure restrittive dirette al contenimento dell'epidemia da Covid-19, introdotte lo scorso 22 marzo.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore martedì, 14 aprile 2020 (art. 8).
Elenco delle attività escluse dalla sospensione
Con il provvedimento è stato ampliato l'elenco delle attività escluse dalla sospensione, in quanto ritenute essenziali, inserendo nell'allegato 3 alcuni codici ATECO in precedenza non previsti:
2 - Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
73.1 - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
1 - Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
2 - Fabbricazione di computer e unità periferiche
49.1 - Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
3 - Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
99 - Organizzazioni e organismi extraterritoriali
Modifiche all'impianto normativo relativo alle attività non comprese nell'allegato 3, ma funzionali alla continuità delle filiere essenziali ovvero appartenenti a specifici settori.
Le attività dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività considerate di rilevanza strategica per l'economia del paese, potranno essere escluse dalla sospensione a fronte della semplice comunicazione al Prefetto competente (art. 2, comma 7).
Anche nei casi in cui l'attività produttiva è sospesa, è stato esplicitamente consentito, sebbene previa comunicazione al Prefetto, "l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione" (art. 2, comma 12).
Spedizione di merci giacenti in magazzino
Il decreto autorizza, inoltre, la spedizione di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione di beni e forniture. Tuttavia, anche in questo caso è necessario effettuare la comunicazione preventiva al Prefetto.
Le imprese che hanno già inviato comunicazione alla Prefettura ai sensi del precedente DPCM non devono ripeterla, salvo nei casi di variazione di quanto comunicato in precedenza.
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