Oggetto: Comunicazione prodotti contenenti precursori di esplosivi (REGOLAMENTO (UE) 2019/1148)
Con decorrenza dal 01/02/2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 1148/2019 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (di seguito indicato brevemente come Regolamento), che riduce o vieta la libera vendita di quelle sostanze presenti nella lista dei precursori di esplosivi elencati negli Allegati I e II del Regolamento.
Secondo le due categorie indicate dal Regolamento si hanno:
APRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONE
Per i quali:
• Non è consentita la vendita a privati in quanto lo Stato Italiano, in un’ottica atta a garantire maggiore sicurezza ha deciso di non fornire le licenze previste dal Regolamento.
• È consentita la vendita agli operatori professionali ai quali, contestualmente alla transazione verrà richiesta la compilazione dell’Allegato IV del Regolamento ed una copia del documento di identità del firmatario
PRECURSORI DI ESPLOSIVI DISCIPLINATI
Per i quali è consentita la libera vendita. Comprende le sostanze elencate nell’allegato I quando non superino le concentrazioni soglia riportate in colonna 2 e le sostanze elencate in Allegato II.
L’obbligo a cui si è soggetti per quanto riguarda i precursori disciplinati è quello di segnalare eventuali furti, sparizioni e transazioni sospette alle Autorità competenti entro 24 ore dall’accaduto. In Italia l’Autorità competente è rappresentata dalle Forze di Polizia, nello specifico dal Servizio di Cooperazione Internazionale delle Forze di Polizia (SCIP) contattabile 24 ore al giorno e sette giorni su sette ai seguenti recapiti:
Tel. 0646542182
Email: precursori@dcpc.interno.it
L’operatore economico deve essere in grado di dimostrare all’Autorità competente che il suo personale coinvolto nella vendita di tali articoli è:
• consapevole di quali prodotti contengono precursori di esplosivi disciplinati
• che sia istruito in merito agli obblighi indicati negli articoli da 5 a 9 del Regolamento.
Tali obblighi, suddivisi per articolo, possono essere sintetizzati come segue:
• Articolo 5: è vietata la vendita dei precursori soggetti a restrizione (tipologia A) ai privati, a meno che questi siano in possesso di una specifica licenza rilasciata dall’Autorità competente (licenza non contemplata dallo Stato Italiano).
• Articolo 6: sono definite le modalità di concessione delle licenze di utilizzo di precursori soggetti a restrizione ai privati. Questo articolo non è applicato dall’Italia.
• Articolo 7: obbliga gli operatori economici a trasmettere le informazioni lungo la catena di approvvigionamento secondo la tipologia di precursore commercializzato.
• Articolo 8: definisce le modalità di verifica che l’operatore economico mette in atto nei riguardi di un possibile acquirente di precursori di esplosivi soggetti a restrizione.
• Articolo 9: definisce quali siano le transazioni sospette e obbliga gli operatori economici a segnalarle assieme ad eventuali furti e sparizioni entro 24 ore dall’accaduto.
Tratto da REGOLAMENTO (UE) 2019/1148
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